Gli esami per la patente

Esami per il conseguimento della patente di guida a Brescia e Provincia

L’accertamento dell’idoneità tecnica alla guida consiste nel superamento di un esame teorico e di una prova pratica, nel rispetto dei principi e dei programmi fissati dal Codice della strada e da direttive comunitarie che vengono aggiornate con periodicità con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale.

Gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, incluse le categorie A speciale e B speciale per minorazione vista e udito sono effettuati esclusivamente con il sistema informatizzato: fanno eccezione i candidati affetti da sordomutismo, i quali possono sostenere l’esame in forma orale. Gli esami di teoria per le patenti delle categorie superiori e speciali, gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di categoria BE, C, CE, D e DE e delle categorie A e B speciali sono effettuati con il metodo orale e si svolgono esclusivamente presso la sede degli UMC.

Gli esami di guida si svolgono nella città ove ha sede l’UMC o  anche nelle località in cui hanno sede le autoscuole che presentano apposita richiesta per l’effettuazione degli esami presso la propria sede. In tal caso, considerata la specificità e complessità delle manovre richieste per una completa prova di guida, i direttori degli UMC, prima di concedere l’autorizzazione, avranno cura di verificare se le località proposte dalle autoscuole, per la conformazione topografica, la segnaletica stradale e le caratteristiche del traffico, possano essere considerate idonee quali sedi di esame.

 

Esame di teoria

Per il conseguimento della patente di guida occorre preliminarmente sostenere una prova teorica per dimostrare la conoscenza della segnaletica, delle norme di comportamento e di tutte le nozioni indicate nell’apposito programma d’esame, contenuto nel DM 30.9.2003 n. 40/T che ha recepito la direttiva comunitaria 2000/56/CE.

Gli esami teorici si svolgono prevalentemente mediante questionari e, in alcuni casi, mediante metodo orale.

L’esame teorico per il conseguimento delle patenti delle categorie A e B e della sottocategoria A1, comprese le categorie A e B speciali, è effettuato mediante questionario informatizzato.

Oltre che in lingua italiana, il candidato può chiedere di sostenere la prova in francese e tedesco.

La prova si svolge con l’ausilio di postazioni di esame dotate di personal computer con schermo di tipo “touch screen” su cui sono presenti aree quadrate o circolari, corrispondenti a tasti, che attivano i comandi mediante il tocco delle dita.

L’esame teorico per il conseguimento delle patenti di categoria BE, C, CE, D, DE, comprese le categorie C e D speciali, viene svolto con il metodo orale e può essere preceduto da domande riguardanti il programma delle categorie A e B. I candidati stranieri non possono farsi assistere da un interprete.

La prova di teoria per la revisione della patente della sottocategoria A1 e delle categorie A e B si svolge tramite questionario informatizzato.

La prova di teoria per la revisione della patente delle categorie BE, C, CE, D e DE si svolge con il sistema orale, secondo il programma previsto al paragrafo A dell’allegato II al DM 30.9.2003 n. 40T: almeno tre domande dell’esame devono vertere sugli argomenti di cui ai punti da 2.1 a 2.1.9 di tale programma.

In relazione alla categoria e al tipo di prova gli esami per la patente di guida possono aver luogo presso la sede UMC o anche presso le sedi delle autoscuole o i centri di istruzione automobilistica autorizzati.

 

Esame di guida

Secondo il programma d’esame dettagliatamente stabilito a livello comunitario, per conseguire la patente di guida occorre superare una prova di guida finalizzata a valutare la capacità e i comportamenti del candidato necessari per condurre veicoli a motore

La durata della prova su strada devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti e non deve essere inferiore a:

  • 25 minuti per le categorie A, A1, B, B, BE,
  • 45 minuti per tutte le altre categorie

non considerando il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per l’effettuazione delle manovre particolari. I candidati già in possesso di patente possono sostenere l’esame di guida solo se hanno con sé la patente di cui sono titolari ovvero il permesso provvisorio, rilasciato a seguito di smarrimento, distruzione o furto della patente da estendere (vedi circolare N. 115/97 Ministero dei trasporti).

La patente di guida viene rilasciata dall’UMC immediatamente al termine della prova di guida sostenuta con esito positivo  (dall’1.10.1995)

 

Candidati privatisti

ll candidato che volesse sostenere da privatista l’esame di guida per il conseguimento di una patente diversa da quella di categoria A dovrà reperire un idoneo veicolo munito di doppi comandi.

Poiché per ragioni di sicurezza non è consentito adattare il proprio veicolo con i doppi comandi, il candidato privatista potrà:

  • servirsi di un veicolo messo a disposizione da un’autoscuola. In questo caso è l’autoscuola che fornisce veicolo ed istruttore deve distinguere dai propri allievi i candidati privatisti, provvedendo ad inserire i nominativi di questi ultimi:
  • utilizzare un veicolo preso in locazione da una ditta autorizzata a locare veicoli senza conducente. In questo caso l’aggiornamento dell’installazione dei doppi comandi deve risultare da aggiornamento della carta di circolazione effettuata a seguito di vista e prova presso l’UMC. L’autoveicolo così adattato può essere preso in locazione esclusivamente il giorno degli esami. In entrambi i casi il candidato privatista dovrà essere accompagnato da una persona in possesso dell’abilitazione ad istruttore di guida.

Sono esentati dall’obbligo dei doppi comandi durante lo svolgimento degli esami di guida:

  • i veicoli utilizzati per il conseguimento di patenti delle categorie speciali . È comunque ammesso l’utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprietà di terzi che ne abbiano autorizzato l’uso;
  • il conseguimento di patente della categoria BE;
  • l’effettuazione della prova di guida a seguito di un provvedimento di revisione ai sensi dell’art. 128 CDS, sia con patente in possesso del candidato sia con patente sospesa.

Se si sostiene la prova di guida su un veicolo dotato di cambio automatico, sulla patente verrà apposta specifica annotazione  La patente così rilasciata sarà valida solo per la guida di veicoli con cambio automatico.

Ad eccezione delle patenti speciali, non è consentito sostenere la prova d’esame per il conseguimento della patente di categoria A o sottocategoria A1 con un motociclo a due ruote anteriori.

I conducenti disabili possono ottenere la patente speciale della categoria A o della sottocategoria A1 valida solo per la guida di tricicli e quadricicli a motore, sostenendo la prova pratica su di un veicolo di tali categorie, che raggiunga la velocità di almeno 60 km/h. Detti veicoli sono esentati dall’obbligo dei doppi comandi.  Come per i motocicli, l’esame di guida è articolato in due fasi: prova di abilità con manovre da effettuare in apposito percorso e prova su strada.

Sui veicoli utilizzati per il conseguimento delle patenti delle categorie B, BE, C, CE, D e DE, ad eccezione di quelli per le patenti speciali, non debbono essere attivati i sensori di parcheggio.

 

Esame di Revisione Patente

La prova di guida per l’esame di revisione della patente consiste nella verifica dei comportamenti del conducente sul veicolo. La durata della prova deve essere di almeno quindici minuti per le patenti della sottocategoria A1 e delle categorie A, B e BE e di almeno venticinque minuti per le altre categorie.

Il veicolo sul quale si svolge la prova di guida può anche non essere dotato di doppi comandi ; non è necessario che il conducente che sostiene l’esame di revisione sia accompagnato da persona munita di abilitazione di istruttore di guida. L’autorizzazione alla guida e la presenza di un accompagnatore in funzione di istruttore sono tuttavia necessari qualora il conducente non sia in possesso della patente (perché sospesa): in questo caso l’UMC all’atto della prenotazione rilascia un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida valida trenta giorni, non prorogabili, che non deve essere registrata informaticamente nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e consente di esercitarsi nel rispetto delle disposizioni dell’art. 122, c. 2, CDS.

 

Tempistiche degli esami per il conseguimento della patente di guida

La tempistica dello svolgimento delle prove d’esame per le patenti di guida e le relative prenotazioni, con esclusione degli esami per il CIGC (certificato di idoneità alla guida di ciclomotori), è soggetta ad una precisa regolamentazione: la durata di validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (cosiddetto “foglio rosa”) è di sei mesi  (relativamente al computo dei termini di validità dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida deve essere tenuto presente che “La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.  Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese). La scadenza si verifica quando è compiuto l’ultimo giorno del termine. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3, Codice Civile).

Nel limite di tale validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d’esame;

  • la prima prova di teoria non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida;
  • fra un esame negativo ed il successivo deve trascorrere almeno un mese;
  • la prenotazione di qualsiasi esame deve avvenire con un anticipo di almeno 5 giorni, ovviamente entro il termine di validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida;
  • fra la data di una prova di esame, regolarmente prenotata ma non sostenuta, e la data della successiva prova devono trascorrere almeno 13 giorni.